Art. 9.
(Modifica dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della

 

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normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere le targhe e la carta di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo».